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CONTRACCEZIONE, INTERCEZIONE, CONTRAGESTAZIONE

Premessa
Vorrei innanzitutto fare una riflessione su questi termini perché spesso vengono usati confondendone il significato. Dobbiamo chiarire cosa s’intende per contraccettivo, per intercettivo oppure contragestativo. Non sono questioni solo di semantica, ma di ciò che si nasconde dietro i termini.
Per contraccezione intendiamo l’impedimento, per lo più temporale, del concepimento. Con il termine contraccezione s’intende quindi significare l’impedimento della fusione dello spermatozoo con l’ovulo. Alcuni contraccettivi, effettivamente svolgono questo tipo di funzione, ad esempio il profilattico (o condom, o preservativo), il diaframma, la spugna, le creme spermicide.
Per intercezione, invece, intendiamo riferirci a tecniche che intercettano l’embrione, alterandone la fisiologia del trasporto e dell’impianto in utero, cioè non agiscono prima del concepimento, ma intervengono, ad avvenuto concepimento, intercettando l’embrione, in modo da impedirgli una normale evoluzione e quindi hanno un’evidente modalità d’azione di natura abortiva. Di questo gruppo fanno parte, ad esempio, la spirale, la pillola del giorno dopo e i progestinici. Per contragestazione intendiamo riferirci a tecniche che provocano l’eliminazione dell’embrione da poco annidato. Di questo gruppo fanno parte l’RU486, il vaccino anti hCG (antigonodatropine corioniche) e le prostaglandine.

La pillola del giorno dopo è aborto chimico
Informazioni scientifiche chiare e corrette sono tra i presupposti di un’educazione della sessualità che sia rispettosa della visione integrale della persona umana. Ma in questo periodo stiamo assistendo ad una negazione sia della correttezza scientifica, sia del valore stesso dell’educazione. La pillola del giorno dopo, mezzo abortivo a tutti gli effetti, è in vendita nelle farmacie con possibilità di accesso anche alle minorenni e, per consentire ciò si utilizza un’ambiguità linguistica, quale “contraccezione d’emergenza” che nasconde una verità scientifica ed etica; inoltre viene introdotto il concetto assolutamente falso sul piano scientifico, quanto ingannevole sul piano educativo, che la gravidanza ha inizio dall’ottavo giorno, cioè dall’impianto dell’embrione in utero. È dunque doveroso fare chiarezza. Il concepimento, cioè la fecondazione dell’ovulo, avviene nella tuba e da lì il piccolo concepito si avvia verso la cavità uterina ove arriverà ad annidarsi verso il 7°-8° giorno.
Dal concepimento ci troviamo dinanzi ad una precisa identità genetica, cioè ad un nuovo essere umano unico e irripetibile e ad un’autonomia biologica, cioè alla capacità di nutrirsi autonomamente, nei giorni di viaggio nella tuba, di accrescersi e strutturarsi, moltiplicando e differenziando le sue cellule. Dunque, sin dal concepimento, senza ombra di dubbio, sul piano biologico, vi sono caratteristiche di un essere vivente appartenente alla specie umana.
Dire che la gravidanza ha inizio dall’annidamento in utero non ha perciò alcuna giustificazione scientifica. La “pillola del giorno dopo” è un preparato ormonale, il levonorgestel, che assunto entro le 72 ore da un rapporto sessuale, impedisce l’annidamento in utero dell’ovulo fecondato. Il risultato del meccanismo di azione “antinidatorio” è la perdita dell’embrione: un aborto precocissimo, realizzato con mezzi chimici. Non può mai essere lecito decidere arbitrariamente che l’individuo umano abbia maggior o minor valore a seconda dello stadio di sviluppo in cui si trova, anche se possono essere utilizzati termini scientifici convenzionali (ovulo fecondato o zigote, blastocisti, embrione, feto) per distinguere differenti momenti di un unico processo di crescita.
Dal punto di vista etico è dunque illecito procedere a pratiche abortive anche per la diffusione, la prescrizione e l’assunzione della pillola del giorno dopo.
Ne sono moralmente responsabili anche coloro che condividendone o meno l’intenzione, cooperano direttamente all’azione.
Che la pillola del giorno dopo possa, nel 20% dei casi, bloccare solo l’ovulazione, alterando l’orologio biologico che regola la maturazione degli ovuli non toglie che nell’80% dei casi intervenga a sopprimere non un “cumulo di cellule” ma un soggetto umano all’inizio del suo ciclo vitale. Utilizzare come copertura linguistica il termine “antinidatorio” anzichè “abortivo” consente tra l’altro di aggirare le procedure obbligatorie che la legge 194 prevede per accedere all’interruzione volontaria di gravidanza (colloquio previo, periodo di
ripensamento) realizzando così una forma di aborto privatizzata e nascosta che inganna ed annulla la coscienza.

Contraccezione o aborto?
Il primo elemento su cui concentrare l’attenzione riguarda la definizione di “contraccezione d’emergenza” (o “contraccezione post-coitale”) cui si riconduce il Norlevo. “Con la locuzione “contraccezione d’emergenza” – si legge in uno scritto di M.L. Di Pietro e R. Minacori (Medicina Morale, 1996/5) – viene indicata una serie di preparati che vengono somministrati alla donna subito dopo un rapporto presunto fecondante: è ovvio che non si tratta di contraccettivi bensì di abortivi”. Ora, se in una parte dei casi nel 20% dei casi il Norlevo può sospendere l’ovulazione (con risultati che potrebbero essere rovinosi in eventuali successive gravidanze perché rimane alterato il delicato equilibrio che regola il
processo ovulatorio) nel rimanente 80% dei casi, attacca direttamente il concepito, togliendogli la possibilità di nutrirsi e di trovare un ambiente ospitale e favorevole al suo sviluppo. È evidente dunque che in questo, come in casi analoghi, l’uso dell’espressione “contraccezione d’emergenza” è quanto meno improprio.
Eppure, nel Comunicato stampa del ministro della Sanità n. 231 del 29 settembre 2000 si legge: “il farmaco deve essere inteso come metodo contraccettivo di emergenza, da usare solo in casi eccezionali; non svolge alcuna funzione abortiva nell’impedire l’impianto dell’ “ovulo fecondato” o nel “blocco dell’ovulazione”.
Nello stesso foglietto illustrativo del prodotto, si insiste nella qualifica di “contraccettivo di emergenza” del Norlevo e sia molti addetti ai lavori che numerosi media non esitano a presentare la “pillola” nello stesso modo. Ma come è possibile escludere, o addirittura negare, l’effetto potenzialmente abortivo della “pillola del giorno dopo”, quando comunque si riconosce che essa può (anzi: è destinata essenzialmente a) distruggere l’embrione (il figlio) nel grembo della donna (la madre)? Sarebbe come negare l’effetto potenzialmente omicida di una bomba a mano lanciata in una stanza in cui forse non c’è nessuno, ma potrebbe esserci qualcuno. Può darsi che il rapporto sessuale “non protetto” non abbia generato il figlio, ma se l’embrione c’è esso di certo morirà.
Il diffondersi di tali procedure sollecita gli operatori del settore in particolare medici e farmacisti, a sollevare l’obiezione di coscienza morale, testimoniando coraggiosamente il valore inalienabile della vita umana, soprattutto di fronte a nuove forme nascoste di aggressione agli individui più deboli e indifesi, come l’embrione umano, un soggetto da tutelare proprio come uno di noi.

Che fine ha fatto il concetto di “pre-embrione”?
Ma è sul concetto di embrione e su quello di gravidanza, manipolati arbitrariamente, che i fautori della “contraccezione d’emergenza” fanno leva per raggiungere il risultato desiderato e cioè evitare la nascita di un bambino non voluto con buona pace della coscienza. Si dice che l’embrione nelle fasi iniziali del suo sviluppo fino a che non trova riparo nella mucosa uterina non è un individuo umano, ma un “pre-embrione”, un “ovulo fecondato”, una “masserella genetica”, un “corpo embrioide”, un “cumulo di cellule”; sarebbe dunque qualitativamente inferiore rispetto all’embrione vero e proprio, dunque meno uomo, dunque privo del fondamentale diritto alla vita, dunque meno tutelabile.
La teoria del “pre-embrione”, tanto in voga nel campo della fecondazione artificiale, è smentita dai dati della medicina ufficiale
i quali dicono che il processo di sviluppo che si avvia dalla fecondazione è individuale, continuo, graduale, coordinato, senza variazioni qualitative che ne modifichino la natura e l’identità.
Il termine “pre-embrione” coniato dalla Commissione Warnock quando iniziò la sperimentazione sulle tecniche di fecondazione artificiale è un esempio di ambiguità linguistica. La Commissione, per eliminare gli scrupoli e consentire di avviare la sperimentazione sugli embrioni umani, ha coniato, fino al quattordicesimo giorno, il termine “pre-embrione”. Il fondamento di tale intervento semantico è presentato al n.19 del capitolo 11 del Rapporto Warnock (Regno Unito, 1984): dal momento della fecondazione lo sviluppo della vita umana è continuo e non è possibile individuare un evento che determini un salto di qualità. Tuttavia è “utile” sperimentare sull’embrione vivo e disponibile in provetta. Occorre perciò “trovare un criterio per tranquillizzare l’opinione pubblica”. Tale criterio fu applicato con la teoria del “pre-embrione”.
Il tentativo di introdurre il concetto di pre-embrione è stato lungamente condotto ma oggi si può considerare abbandonato. Il Consiglio d’Europa ed il parlamento europeo in varie raccomandazioni e risoluzioni hanno respinto questo concetto. Anche la direttiva 44/98 dell’Unione europea in tema di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche implicitamente esclude la categoria del pre-embrione facendo divieto di qualsiasi utilizzazione di embrione umano senza distinzione alcuna.
Va anche ricordato che nella preparazione della Convenzione di bioetica del Consiglio d’Europa, siglata ad Oviedo nel 1997, si è lungamente discusso del pre-embrione. Infatti la redazione iniziale dell’articolo 18 prevedeva la possibilità di una sperimentazione sugli embrioni prima del quattordicesimo giorno dalla loro formazione. Ma alla fine questo testo è stato respinto e non si fa alcun riferimento al quattordicesimo giorno.
In Italia, comunque, dovremmo tener conto delle indicazioni del Comitato nazionale di bioetica, che nel giugno 1996 ha dichiarato” il dovere di trattare l’embrione umano come una persona fin dalla fecondazione” e della nostra Corte Costituzionale che, nel 1997, ha parlato di un diritto alla vita del “concepito” (non di un embrione “impiantato”).

Farmacisti e diritto di obiezione
Il farmacista fa parte certamente del “personale sanitario”. Il R.D. 27 luglio 1934 n.1265 che contiene le disposizioni fondamentali sulle professioni sanitarie si occupa dei farmacisti dell’art. 99 in poi sotto il titolo II: “Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria”: al capo I “Dell’esercizio delle professioni sanitarie” l’art. 99 sottopone a vigilanza “l’esercizio della medicina e della chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata”.
Non vi può essere dunque alcun dubbio che il farmacista rientra nel personale
sanitario” di cui all’art. 9 della legge 194/78.

L’argomento principale per escludere la facoltà di obiezione di coscienza riguardo alla somministrazione del “Norlevo” entro le 72 ore successive al rapporto “non protetto” è che tale preparato non interromperebbe la gravidanza, in quanto la gravidanza comincerebbe con l’impianto dell’embrione in utero. Dunque nei 7-8 giorni in cui l’essere concepito formatosi a seguito della fecondazione (normalmente nella zona ampollare di una delle due tube), è sospinto verso l’utero ovvero si trova ancora libero nell’utero, la sua eliminazione non costituirebbe interruzione volontaria della gravidanza. In questa sede non c’è neppure
bisogno di dimostrare il palese carattere artificioso e formalistico della proposta definizione di gravidanza, contrastante con tutte le definizioni contenute nei vocaboli della lingua italiana, nelle enciclopedie, nei manuali di ostetricia e ginecologia, nella pratica ginecologica, almeno fino a quando, negli ambienti specialistici in cui si svolgono attività di fecondazione artificiale o si ricercano metodi clinici precocissimi per eliminare il concepito, non ha cominciato a dispiegarsi il tentativo di superare l’obiezione etica e giuridica concernente la protezione del diritto alla vita. Al giurista è sufficiente chiedersi cosa l’art. 9, L. 194/78 intende per “interruzione della gravidanza”.
Ovviamente occorre tener conto del significato attribuito dalla legge 194/78 nel suo complesso a tale espressione. La risposta è semplice: la legge 194 e l’art.9 per “interruzione della gravidanza” intendono l’aborto, cioè l’uccisione del “prodotto del concepimento” dentro il corpo della madre.
La ratio dell’obiezione di coscienza riconosciuta dall’art. 9 L. 194/78 è la tutela della coscienza individuale rispetto all’azione che sopprime una vita, avvertita come illecita dal singolo. Non a caso l’ordinamento prevede l’obiezione solo per l’aborto e il servizio militare.
Anche quando l’ordinamento ritiene giusto consentire o imporre l’uccisione è rispettata la coscienza individuale che avverte l’esistenza di un’uccisione ingiusta.
È di tutta evidenza che nell’art.9 la coscienza dell’operatore sanitario non è tutelata in ordine all’interruzione del processo gestazionale ma in ordine all’uccisione di un essere umano. Sotto questo profilo non ha alcuna importanza che l’embrione sia o non sia ancora impiantato nell’utero.
Di fatto si discute molto sulla natura umana del concepito, la sua identità, l’attribuibilità a lui della qualifica di “persona”. Trattandosi qui della obiezione di coscienza non c’è alcun bisogno di affrontare tali questioni. Basta constatare la estrema ragionevolezza di chi, riconoscendo “un suo simile” nell’essere umano fin dalla fecondazione, si rifiuta di causarne la morte.
Questa verità scientifica rappresenta un patrimonio non solo per i cattolici, come invece riportato frequentemente dai mass media, ma per tutti gli uomini di buona volontà che con la ragione si richiamano al primo tra tutti i diritti umani, quale quello alla vita. Forse che la Chiesa non ha il dintto di esprimere le proprie convinzioni su temi fondamentali quali la difesa della vita umana?
Forse che laicità significa assenza di etica?
Infine c’è un altro aspetto particolarmente preoccupante: con la diffusione della pillola del giorno dopo, in nome di una falsa libertà, si ingenera, specialmente nei giovani, un atteggiamento deresponsabilizzante verso la sessualità, che non è disimpegno né divertimento consumistico, ma occasione di incontro con l’altra persona e con la vita. Il primo passo è dunque prendere consapevolezza dei valori in gioco per poi, liberamente, responsabilmente e coerentemente ricondurli nelle proprie scelte di vita personali e professionali, orientando il proprio impegno, in piena sintonia con l’Evangelium Vitae, verso la diffusione di una cultura per la vita.

 

 

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