CONTRACCEZIONE,
INTERCEZIONE, CONTRAGESTAZIONE
Premessa
Vorrei innanzitutto fare una riflessione su questi
termini perché spesso vengono usati confondendone
il significato. Dobbiamo chiarire cosa s’intende
per contraccettivo, per intercettivo oppure contragestativo.
Non sono questioni solo di semantica, ma di ciò
che si nasconde dietro i termini.
Per contraccezione intendiamo
l’impedimento, per lo più temporale,
del concepimento. Con il termine contraccezione
s’intende quindi significare l’impedimento
della fusione dello spermatozoo con l’ovulo.
Alcuni contraccettivi, effettivamente svolgono
questo tipo di funzione, ad esempio il profilattico
(o condom, o preservativo), il diaframma, la spugna,
le creme spermicide.
Per intercezione, invece, intendiamo
riferirci a tecniche che intercettano l’embrione,
alterandone la fisiologia del trasporto e dell’impianto
in utero, cioè non agiscono prima del concepimento,
ma intervengono, ad avvenuto concepimento, intercettando
l’embrione, in modo da impedirgli una normale
evoluzione e quindi hanno un’evidente modalità
d’azione di natura abortiva. Di questo gruppo
fanno parte, ad esempio, la spirale, la pillola
del giorno dopo e i progestinici. Per
contragestazione intendiamo riferirci
a tecniche che provocano l’eliminazione
dell’embrione da poco annidato. Di questo
gruppo fanno parte l’RU486, il vaccino anti
hCG (antigonodatropine corioniche) e le prostaglandine.
La pillola del giorno dopo è aborto
chimico
Informazioni scientifiche chiare e corrette sono
tra i presupposti di un’educazione della
sessualità che sia rispettosa della visione
integrale della persona umana. Ma in questo periodo
stiamo assistendo ad una negazione sia della correttezza
scientifica, sia del valore stesso dell’educazione.
La pillola del giorno dopo, mezzo abortivo a tutti
gli effetti, è in vendita nelle farmacie
con possibilità di accesso anche alle minorenni
e, per consentire ciò si utilizza un’ambiguità
linguistica, quale “contraccezione d’emergenza”
che nasconde una verità scientifica ed
etica; inoltre viene introdotto il concetto assolutamente
falso sul piano scientifico, quanto ingannevole
sul piano educativo, che la gravidanza ha inizio
dall’ottavo giorno, cioè dall’impianto
dell’embrione in utero. È dunque
doveroso fare chiarezza. Il concepimento, cioè
la fecondazione dell’ovulo, avviene nella
tuba e da lì il piccolo concepito si avvia
verso la cavità uterina ove arriverà
ad annidarsi verso il 7°-8° giorno.
Dal concepimento ci troviamo dinanzi ad
una precisa identità genetica, cioè
ad un nuovo essere umano unico e irripetibile
e ad un’autonomia biologica, cioè
alla capacità di nutrirsi autonomamente,
nei giorni di viaggio nella tuba, di accrescersi
e strutturarsi, moltiplicando e differenziando
le sue cellule. Dunque, sin dal concepimento,
senza ombra di dubbio, sul piano biologico, vi
sono caratteristiche di un essere vivente appartenente
alla specie umana.
Dire che la gravidanza ha inizio dall’annidamento
in utero non ha perciò alcuna giustificazione
scientifica. La “pillola del giorno dopo”
è un preparato ormonale, il levonorgestel,
che assunto entro le 72 ore da un rapporto sessuale,
impedisce l’annidamento in utero dell’ovulo
fecondato. Il risultato del meccanismo di azione
“antinidatorio” è la perdita
dell’embrione: un aborto precocissimo, realizzato
con mezzi chimici. Non può mai
essere lecito decidere arbitrariamente che l’individuo
umano abbia maggior o minor valore a seconda dello
stadio di sviluppo in cui si trova, anche
se possono essere utilizzati termini scientifici
convenzionali (ovulo fecondato o zigote, blastocisti,
embrione, feto) per distinguere differenti momenti
di un unico processo di crescita.
Dal punto di vista etico è dunque illecito
procedere a pratiche abortive anche per la diffusione,
la prescrizione e l’assunzione della pillola
del giorno dopo.
Ne sono moralmente responsabili anche coloro che
condividendone o meno l’intenzione, cooperano
direttamente all’azione.
Che la pillola del giorno dopo possa, nel 20%
dei casi, bloccare solo l’ovulazione, alterando
l’orologio biologico che regola la maturazione
degli ovuli non toglie che nell’80% dei
casi intervenga a sopprimere non un “cumulo
di cellule” ma un soggetto umano all’inizio
del suo ciclo vitale. Utilizzare come copertura
linguistica il termine “antinidatorio”
anzichè “abortivo” consente
tra l’altro di aggirare le procedure obbligatorie
che la legge 194 prevede per accedere all’interruzione
volontaria di gravidanza (colloquio previo, periodo
di
ripensamento) realizzando così una forma
di aborto privatizzata e nascosta che inganna
ed annulla la coscienza.
Contraccezione o aborto?
Il primo elemento su cui concentrare l’attenzione
riguarda la definizione di “contraccezione
d’emergenza” (o “contraccezione
post-coitale”) cui si riconduce il Norlevo.
“Con la locuzione “contraccezione
d’emergenza” – si legge in uno
scritto di M.L. Di Pietro e R. Minacori (Medicina
Morale, 1996/5) – viene indicata una serie
di preparati che vengono somministrati alla donna
subito dopo un rapporto presunto fecondante: è
ovvio che non si tratta di contraccettivi bensì
di abortivi”. Ora, se in una parte dei casi
nel 20% dei casi il Norlevo può sospendere
l’ovulazione (con risultati che potrebbero
essere rovinosi in eventuali successive gravidanze
perché rimane alterato il delicato equilibrio
che regola il
processo ovulatorio) nel rimanente 80% dei casi,
attacca direttamente il concepito, togliendogli
la possibilità di nutrirsi e di trovare
un ambiente ospitale e favorevole al suo sviluppo.
È evidente dunque che in questo, come in
casi analoghi, l’uso dell’espressione
“contraccezione d’emergenza”
è quanto meno improprio.
Eppure, nel Comunicato stampa del ministro della
Sanità n. 231 del 29 settembre 2000 si
legge: “il farmaco deve essere inteso come
metodo contraccettivo di emergenza, da usare solo
in casi eccezionali; non svolge alcuna funzione
abortiva nell’impedire l’impianto
dell’ “ovulo fecondato” o nel
“blocco dell’ovulazione”.
Nello stesso foglietto illustrativo del prodotto,
si insiste nella qualifica di “contraccettivo
di emergenza” del Norlevo e sia molti addetti
ai lavori che numerosi media non esitano a presentare
la “pillola” nello stesso modo. Ma
come è possibile escludere, o addirittura
negare, l’effetto potenzialmente abortivo
della “pillola del giorno dopo”, quando
comunque si riconosce che essa può (anzi:
è destinata essenzialmente a) distruggere
l’embrione (il figlio) nel grembo della
donna (la madre)? Sarebbe come negare l’effetto
potenzialmente omicida di una bomba a mano lanciata
in una stanza in cui forse non c’è
nessuno, ma potrebbe esserci qualcuno. Può
darsi che il rapporto sessuale “non protetto”
non abbia generato il figlio, ma se l’embrione
c’è esso di certo morirà.
Il diffondersi di tali procedure sollecita
gli operatori del settore in particolare medici
e farmacisti, a sollevare l’obiezione di
coscienza morale, testimoniando coraggiosamente
il valore inalienabile della vita umana, soprattutto
di fronte a nuove forme nascoste di aggressione
agli individui più deboli e indifesi, come
l’embrione umano, un soggetto da tutelare
proprio come uno di noi.
Che fine ha fatto il concetto di “pre-embrione”?
Ma è sul concetto di embrione e su quello
di gravidanza, manipolati arbitrariamente, che
i fautori della “contraccezione d’emergenza”
fanno leva per raggiungere il risultato desiderato
e cioè evitare la nascita di un bambino
non voluto con buona pace della coscienza. Si
dice che l’embrione nelle fasi iniziali
del suo sviluppo fino a che non trova riparo nella
mucosa uterina non è un individuo umano,
ma un “pre-embrione”, un “ovulo
fecondato”, una “masserella genetica”,
un “corpo embrioide”, un “cumulo
di cellule”; sarebbe dunque qualitativamente
inferiore rispetto all’embrione vero e proprio,
dunque meno uomo, dunque privo del fondamentale
diritto alla vita, dunque meno tutelabile.
La teoria del “pre-embrione”, tanto
in voga nel campo della fecondazione artificiale,
è smentita dai dati della medicina ufficiale
i quali dicono che il processo di sviluppo che
si avvia dalla fecondazione è individuale,
continuo, graduale, coordinato, senza variazioni
qualitative che ne modifichino la natura e l’identità.
Il termine “pre-embrione” coniato
dalla Commissione Warnock quando iniziò
la sperimentazione sulle tecniche di fecondazione
artificiale è un esempio di ambiguità
linguistica. La Commissione, per eliminare gli
scrupoli e consentire di avviare la sperimentazione
sugli embrioni umani, ha coniato, fino al quattordicesimo
giorno, il termine “pre-embrione”.
Il fondamento di tale intervento semantico è
presentato al n.19 del capitolo 11 del Rapporto
Warnock (Regno Unito, 1984): dal momento della
fecondazione lo sviluppo della vita umana è
continuo e non è possibile individuare
un evento che determini un salto di qualità.
Tuttavia è “utile” sperimentare
sull’embrione vivo e disponibile in provetta.
Occorre perciò “trovare un criterio
per tranquillizzare l’opinione pubblica”.
Tale criterio fu applicato con la teoria del “pre-embrione”.
Il tentativo di introdurre il concetto di pre-embrione
è stato lungamente condotto ma oggi si
può considerare abbandonato. Il Consiglio
d’Europa ed il parlamento europeo in varie
raccomandazioni e risoluzioni hanno respinto questo
concetto. Anche la direttiva 44/98 dell’Unione
europea in tema di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche implicitamente esclude
la categoria del pre-embrione facendo divieto
di qualsiasi utilizzazione di embrione umano senza
distinzione alcuna.
Va anche ricordato che nella preparazione della
Convenzione di bioetica del Consiglio d’Europa,
siglata ad Oviedo nel 1997, si è lungamente
discusso del pre-embrione. Infatti la redazione
iniziale dell’articolo 18 prevedeva la possibilità
di una sperimentazione sugli embrioni prima del
quattordicesimo giorno dalla loro formazione.
Ma alla fine questo testo è stato respinto
e non si fa alcun riferimento al quattordicesimo
giorno.
In Italia, comunque, dovremmo tener conto delle
indicazioni del Comitato nazionale di bioetica,
che nel giugno 1996 ha dichiarato” il dovere
di trattare l’embrione umano come una persona
fin dalla fecondazione” e della nostra Corte
Costituzionale che, nel 1997, ha parlato di un
diritto alla vita del “concepito”
(non di un embrione “impiantato”).
Farmacisti e diritto di obiezione
Il farmacista fa parte certamente del “personale
sanitario”. Il R.D. 27 luglio 1934 n.1265
che contiene le disposizioni fondamentali sulle
professioni sanitarie si occupa dei farmacisti
dell’art. 99 in poi sotto il titolo II:
“Esercizio delle professioni e delle arti
sanitarie e di attività soggette a vigilanza
sanitaria”: al capo I “Dell’esercizio
delle professioni sanitarie” l’art.
99 sottopone a vigilanza “l’esercizio
della medicina e della chirurgia, della veterinaria,
della farmacia e delle professioni sanitarie di
levatrice, assistente sanitaria visitatrice e
infermiera diplomata”.
Non vi può essere dunque alcun
dubbio che il farmacista rientra nel personale
sanitario” di cui all’art. 9 della
legge 194/78.
L’argomento principale per escludere la
facoltà di obiezione di coscienza riguardo
alla somministrazione del “Norlevo”
entro le 72 ore successive al rapporto “non
protetto” è che tale preparato non
interromperebbe la gravidanza, in quanto la gravidanza
comincerebbe con l’impianto dell’embrione
in utero. Dunque nei 7-8 giorni in cui l’essere
concepito formatosi a seguito della fecondazione
(normalmente nella zona ampollare di una delle
due tube), è sospinto verso l’utero
ovvero si trova ancora libero nell’utero,
la sua eliminazione non costituirebbe interruzione
volontaria della gravidanza. In questa sede non
c’è neppure
bisogno di dimostrare il palese carattere artificioso
e formalistico della proposta definizione di gravidanza,
contrastante con tutte le definizioni contenute
nei vocaboli della lingua italiana, nelle enciclopedie,
nei manuali di ostetricia e ginecologia, nella
pratica ginecologica, almeno fino a quando, negli
ambienti specialistici in cui si svolgono attività
di fecondazione artificiale o si ricercano metodi
clinici precocissimi per eliminare il concepito,
non ha cominciato a dispiegarsi il tentativo di
superare l’obiezione etica e giuridica concernente
la protezione del diritto alla vita. Al giurista
è sufficiente chiedersi cosa l’art.
9, L. 194/78 intende per “interruzione della
gravidanza”.
Ovviamente occorre tener conto del significato
attribuito dalla legge 194/78 nel suo complesso
a tale espressione. La risposta è semplice:
la legge 194 e l’art.9 per “interruzione
della gravidanza” intendono l’aborto,
cioè l’uccisione del “prodotto
del concepimento” dentro il corpo della
madre.
La ratio dell’obiezione di coscienza riconosciuta
dall’art. 9 L. 194/78 è la tutela
della coscienza individuale rispetto all’azione
che sopprime una vita, avvertita come illecita
dal singolo. Non a caso l’ordinamento prevede
l’obiezione solo per l’aborto e il
servizio militare.
Anche quando l’ordinamento ritiene giusto
consentire o imporre l’uccisione è
rispettata la coscienza individuale che avverte
l’esistenza di un’uccisione ingiusta.
È di tutta evidenza che nell’art.9
la coscienza dell’operatore sanitario non
è tutelata in ordine all’interruzione
del processo gestazionale ma in ordine all’uccisione
di un essere umano. Sotto questo profilo non ha
alcuna importanza che l’embrione sia o non
sia ancora impiantato nell’utero.
Di fatto si discute molto sulla natura umana del
concepito, la sua identità, l’attribuibilità
a lui della qualifica di “persona”.
Trattandosi qui della obiezione di coscienza non
c’è alcun bisogno di affrontare tali
questioni. Basta constatare la estrema ragionevolezza
di chi, riconoscendo “un suo simile”
nell’essere umano fin dalla fecondazione,
si rifiuta di causarne la morte.
Questa verità scientifica rappresenta
un patrimonio non solo per i cattolici,
come invece riportato frequentemente dai mass
media, ma per tutti gli uomini di buona
volontà che con la ragione si
richiamano al primo tra tutti i diritti umani,
quale quello alla vita. Forse che la Chiesa non
ha il dintto di esprimere le proprie convinzioni
su temi fondamentali quali la difesa della vita
umana?
Forse che laicità significa assenza di
etica?
Infine c’è un altro aspetto particolarmente
preoccupante: con la diffusione della pillola
del giorno dopo, in nome di una falsa libertà,
si ingenera, specialmente nei giovani, un atteggiamento
deresponsabilizzante verso la sessualità,
che non è disimpegno né divertimento
consumistico, ma occasione di incontro con l’altra
persona e con la vita. Il primo passo è
dunque prendere consapevolezza dei valori in gioco
per poi, liberamente, responsabilmente e coerentemente
ricondurli nelle proprie scelte di vita personali
e professionali, orientando il proprio impegno,
in piena sintonia con l’Evangelium Vitae,
verso la diffusione di una cultura per la vita.
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